Per iniziativa dei fondatori Signori Neto Rosa, Falcomatà Valeria e Falcomatà Giuseppe, per onorare la memoria del Professore Italo Falcomatà, viene costituita la fondazione denominata “Italo Falcomatà”. La fondazione ha sede legale in Reggio Calabria, Via Filippini n. 67. La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
ARTICOLO 2: SCOPO DELLA FONDAZIONE
La fondazione si propone di favorire la crescita culturale e sociale della collettività locale, secondo lo spirito e l’azione di Italo Falcomatà, nonché di incrementare l’attività di ricerca scientifica. Per il perseguimento dei suoi scopi, la fondazione potrà svolgere attività di studio, di promozione e di intervento, organizzando o favorendo l’organizzazione di riunioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa anche editoriale rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo premi e borse di studio.
ARTICOLO 3: ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE
Al fine di perseguire il suo scopo, così come specificato nel precedente articolo 2, la fondazione potrà: – svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari ed altre iniziative rispondenti alla finalità istituzionale, sia concedendo borse di studio e premi; – intraprendere e svolgere direttamente e/o indirettamente attività di formazione rispondente alla finalità istituzionale; – promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi con scopi simili od integrativi; – svolgere attività editoriale relativa alla finalità istituzionale; – favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini; – porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari quali l’ organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale e tecnico-scientifica, l’ organizzazione di manifestazioni.
ARTICOLO 4: ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l’altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione); d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.
ARTICOLO 5: PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto: – dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro indicati nell’atto costitutivo, nonché da beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti; – dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; – dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; – dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; – da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, sempre che il Consiglio di Amministrazione decida di accettarli, mantenendo tuttavia sempre la sua autonomia in qualsivoglia manifestazione della propria attività.
ARTICOLO 6: FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: – dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; – da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; – da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; – dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti e Onorari, tranne quelli espressamente destinati al patrimonio; – dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ARTICOLO 7: CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE
La Fondazione attribuisce ogni anno una o più borse di studio destinate a sostenere, tenendo conto del loro reddito, persone meritevoli per ulteriore qualificazione e/o approfondimento specialistico nelle materie oggetto dello scopo sociale.
ARTICOLO 8: ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio per chiudersi il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo ed entro il 31 marzo successivo quello preventivo, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.
ARTICOLO 9: ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell’esercizio decorso. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d’Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ARTICOLO 10: ADERENTI ALLA FONDAZIONE
Possono far parte della fondazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti, che ne condividano gli scopi e che, previa domanda di ammissione motivata, vengano ammessi a insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione. All’atto dell’ammissione essi verseranno la quota che verrà annualmente stabilita. Sono sostenitori coloro che assumono l’obbligo di versare la somma annua di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per un triennio.
ARTICOLO 11: ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della fondazione: 1) il Presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Segretario 4) l’Assemblea di partecipazione; 5) il Comitato d’onore; 6) il Collegio dei Revisori
7) il Comitato scientifico. Le cariche sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell’espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate.
ARTICOLO 12: PRESIDENTE
Il Presidente della fondazione è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente, tra l’altro: – sovrintende all’ attuazione dell’ indirizzo generale dell’ attività della Fondazione; – ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed ha diritto di agire in giudizio per la tutela degli interessi della Fondazione; – cura l’ esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio la proposta di bilancio preventivo e consuntivo ed esercita qualunque potere di iniziativa per il buon funzionamento della Fondazione.
ARTICOLO 13: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e si compone di sette membri, di cui tre fondatori e quattro nominati ai sensi dell’Art. 15 e tre rappresentanti degli Enti Pubblici localie precisamente Il Presidente della Regione Calabria o suo delegato, il Presidente della Provincia di Reggio Calabria o suo delegato, il Sindaco della città di Reggio Calabria o suo delegato. Il Consiglio di Amministrazione attua l’ indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’ amministrazione della Fondazione. In particolare: – nomina, ove lo ritenga opportuno, organi ausiliari, comitati di esperti etc., regolandone l’attività; – approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; – delibera l’ accettazione dei contributi, delle donazioni, e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; – dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio; Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’ anno su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, nonché tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi consiglieri. Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è convocato anche per via fax o telematica dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, previa comunicazione a ciascun consigliere dell’avviso di convocazione contenente data, ora, luogo ed ordine dei lavori.
ARTICOLO 14: SEGRETARIO
Il Segretario della fondazione è anche segretario del Consiglio di Amministrazione. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario dura in carica tre anni e per la sua eventuale sostituzione si osservano le disposizioni contenute nel presente statuto. Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione. Sono altresì di competenza del Segretario le seguenti competenze: 1) verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione; 2) firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente; 3) predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo e preventivo; 4) ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal presidente. Il Segretario risponde del suo operato al Presidente, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 15: ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
Fanno parte dell’assemblea i fondatori, i sostenitori e gli aderenti a qualsiasi titolo, nonché i componenti del Comitato d’onore. Il presidente della Fondazione convoca l’assemblea almeno una volta l’anno mediante convocazione scritta, diretta a ciascun socio, da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea ha luogo presso i locali della Fondazione. Hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati; ogni associato non può avere più di tre deleghe. L’assemblea, considerate le attività della Fondazione, propone eventuali iniziative sempre connesse allo scopo sociale; dà il parere consultivo sui bilanci; delibera gli indirizzi generali della fondazione e su tutti gli altri oggetti posti all’ordine del giorno; nomina quattro componenti il Consiglio di amministrazione di cui uno appartenente alla famiglia Falcomatà. L’assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea è presieduta dal presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza, da un associato delegato dal Presidente. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. L’Assemblea può operare per gruppi di lavoro tematici, di cui possono essere chiamate a far parte anche persone non aderenti alla Fondazione.
ARTICOLO 16: COMITATO D’ONORE
Il Consiglio di Amministrazione costituisce per un triennio il Comitato d’onore composto di personalità rappresentative delle istituzioni, delle professioni e della società civile, al fine di elaborare idee e proposte per il migliore conseguimento dello scopo sociale.
ARTICOLO 17: COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri iscritti nell’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e dura in carica 3 (tre) anni. Il Collegio è nominato dall’Assemblea di partecipazione.
ARTICOLO 17 BIS
Il coordinamento delle attività è curato da un Comitato Scientifico di cui fanno parte:
– il Presidente della Fondazione;
– il Rettore dell’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio calabria o suo delegato;
– tre eminenti studiosi nelle discipline di afferenza designati dal Senato accademico dell’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
– altri studiosi, di chiara fama, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 18: ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA
La persona giuridica si estingue nelle ipotesi previste dal l’art. 28 cod.civ.. In tale ipotesi non è consentita la trasformazione ex articolo 28 c.c., ed i beni residui dovranno essere devoluti ad un soggetto giuridico avente analoghe finalità.
ARTICOLO 19: NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dall’atto costitutivo e dal presente statuto,valgono le disposizioni di legge in materia.
Statuto della Fondazione “Italo Falcomatà”
ARTICOLO 1: COSTITUZIONE E SEDE
Per iniziativa dei fondatori Signori Neto Rosa, Falcomatà Valeria e Falcomatà Giuseppe, per onorare la memoria del Professore Italo Falcomatà, viene costituita la fondazione denominata “Italo Falcomatà”.
La fondazione ha sede legale in Reggio Calabria, Via Filippini n. 67.
La fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
ARTICOLO 2: SCOPO DELLA FONDAZIONE
La fondazione si propone di favorire la crescita culturale e sociale della collettività locale, secondo lo spirito e l’azione di Italo Falcomatà, nonché di incrementare l’attività di ricerca scientifica.
Per il perseguimento dei suoi scopi, la fondazione potrà svolgere attività di studio, di promozione e di intervento, organizzando o favorendo l’organizzazione di riunioni, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa anche editoriale rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo premi e borse di studio.
ARTICOLO 3: ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE
Al fine di perseguire il suo scopo, così come specificato nel precedente articolo 2, la fondazione potrà:
– svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari ed altre iniziative rispondenti alla finalità istituzionale, sia concedendo borse di studio e premi;
– intraprendere e svolgere direttamente e/o indirettamente attività di formazione rispondente alla finalità istituzionale;
– promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi con scopi simili od integrativi;
– svolgere attività editoriale relativa alla finalità istituzionale;
– favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
– porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari quali l’ organizzazione di viaggi a scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale e tecnico-scientifica, l’ organizzazione di manifestazioni.
ARTICOLO 4: ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.
ARTICOLO 5: PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro indicati nell’atto costitutivo, nonché da beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, sempre che il Consiglio di Amministrazione decida di accettarli, mantenendo tuttavia sempre la sua autonomia in qualsivoglia manifestazione della propria attività.
ARTICOLO 6: FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
– dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti e Onorari, tranne quelli espressamente destinati al patrimonio;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ARTICOLO 7: CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE
La Fondazione attribuisce ogni anno una o più borse di studio destinate a sostenere, tenendo conto del loro reddito, persone meritevoli per ulteriore qualificazione e/o approfondimento specialistico nelle materie oggetto dello scopo sociale.
ARTICOLO 8: ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio per chiudersi il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo ed entro il 31 marzo successivo quello preventivo, avendo cura di attenersi alle regole di un’ordinata contabilità.
ARTICOLO 9: ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell’esercizio decorso.
Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d’Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ARTICOLO 10: ADERENTI ALLA FONDAZIONE
Possono far parte della fondazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti, che ne condividano gli scopi e che, previa domanda di ammissione motivata, vengano ammessi a insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione.
All’atto dell’ammissione essi verseranno la quota che verrà annualmente stabilita.
Sono sostenitori coloro che assumono l’obbligo di versare la somma annua di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per un triennio.
ARTICOLO 11: ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della fondazione:
1) il Presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Segretario
4) l’Assemblea di partecipazione;
5) il Comitato d’onore;
6) il Collegio dei Revisori
7) il Comitato scientifico.
Le cariche sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell’espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate.
ARTICOLO 12: PRESIDENTE
Il Presidente della fondazione è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente, tra l’altro:
– sovrintende all’ attuazione dell’ indirizzo generale dell’ attività della Fondazione;
– ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed ha diritto di agire in giudizio per la tutela degli interessi della Fondazione;
– cura l’ esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione presenta al Consiglio la proposta di bilancio preventivo e consuntivo ed esercita qualunque potere di iniziativa per il buon funzionamento della Fondazione.
ARTICOLO 13: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e si compone di sette membri, di cui tre fondatori e quattro nominati ai sensi dell’Art. 15 e tre rappresentanti degli Enti Pubblici localie precisamente Il Presidente della Regione Calabria o suo delegato, il Presidente della Provincia di Reggio Calabria o suo delegato, il Sindaco della città di Reggio Calabria o suo delegato.
Il Consiglio di Amministrazione attua l’ indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’ amministrazione della Fondazione.
In particolare:
– nomina, ove lo ritenga opportuno, organi ausiliari, comitati di esperti etc., regolandone l’attività;
– approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
– delibera l’ accettazione dei contributi, delle donazioni, e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
– dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’ anno su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, nonché tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi consiglieri.
Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è convocato anche per via fax o telematica dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, previa comunicazione a ciascun consigliere dell’avviso di convocazione contenente data, ora, luogo ed ordine dei lavori.
ARTICOLO 14: SEGRETARIO
Il Segretario della fondazione è anche segretario del Consiglio di Amministrazione.
Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario dura in carica tre anni e per la sua eventuale sostituzione si osservano le disposizioni contenute nel presente statuto.
Il Segretario provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione.
Sono altresì di competenza del Segretario le seguenti competenze:
1) verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione;
2) firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
3) predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo e preventivo;
4) ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal presidente.
Il Segretario risponde del suo operato al Presidente, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 15: ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
Fanno parte dell’assemblea i fondatori, i sostenitori e gli aderenti a qualsiasi titolo, nonché i componenti del Comitato d’onore.
Il presidente della Fondazione convoca l’assemblea almeno una volta l’anno mediante convocazione scritta, diretta a ciascun socio, da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea ha luogo presso i locali della Fondazione.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati; ogni associato non può avere più di tre deleghe.
L’assemblea, considerate le attività della Fondazione, propone eventuali iniziative sempre connesse allo scopo sociale; dà il parere consultivo sui bilanci; delibera gli indirizzi generali della fondazione e su tutti gli altri oggetti posti all’ordine del giorno; nomina quattro componenti il Consiglio di amministrazione di cui uno appartenente alla famiglia Falcomatà.
L’assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea è presieduta dal presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza, da un associato delegato dal Presidente.
Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
L’Assemblea può operare per gruppi di lavoro tematici, di cui possono essere chiamate a far parte anche persone non aderenti alla Fondazione.
ARTICOLO 16: COMITATO D’ONORE
Il Consiglio di Amministrazione costituisce per un triennio il Comitato d’onore composto di personalità rappresentative delle istituzioni, delle professioni e della società civile, al fine di elaborare idee e proposte per il migliore conseguimento dello scopo sociale.
ARTICOLO 17: COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri iscritti nell’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e dura in carica 3 (tre) anni.
Il Collegio è nominato dall’Assemblea di partecipazione.
ARTICOLO 17 BIS
Il coordinamento delle attività è curato da un Comitato Scientifico di cui fanno parte:
– il Presidente della Fondazione;
– il Rettore dell’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio calabria o suo delegato;
– tre eminenti studiosi nelle discipline di afferenza designati dal Senato accademico dell’ Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
– altri studiosi, di chiara fama, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 18: ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA
La persona giuridica si estingue nelle ipotesi previste dal l’art. 28 cod.civ..
In tale ipotesi non è consentita la trasformazione ex articolo 28 c.c., ed i beni residui dovranno essere devoluti ad un soggetto giuridico avente analoghe finalità.
ARTICOLO 19: NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dall’atto costitutivo e dal presente statuto,valgono le disposizioni di legge in materia.
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